
(Stefano Rossi) – Qualche chiarimento anche in riferimento alle presunte responsabilità di altri componenti del governo e le norme sottese ai capi d’imputazione.
Il 9 agosto 2019, Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e ministro dell’Interno del governo Conte, decideva di far mancare la maggioranza, aprendo la crisi di governo per la prima volta, nella storia della Repubblica, in pieno agosto.
Particolare fondamentale per comprendere i motivi che hanno portato, il ministro dell’Interno, ad una scelta “politica” di non concedere un porto sicuro, alla nave Open Arms, piena di naufraghi provenienti dall’Africa.
Dal 14 al 20 agosto 2019, fino al sequestro della nave Open Arms, con evacuazione di tutti i naufraghi rimasti a bordo (donne e minori erano già sbarcati il 18), Matteo Salvini, in qualità di ministro dell’Interno, aveva ordinato di non fare scendere nessuno da quella nave.
Veniva così indagato, poi imputato dei reati di sequestro di persona e di omissione in atti d’ufficio, reati continuati e aggravati per la posizione di pubblico ufficiale.
Vi sono numerosissime norme internazionali, facenti parte di trattati firmati dall’Italia, quindi, entrati nel nostro ordinamento giuridico, convenzioni internazionali, norme nazionali di varia natura che sono richiamate in questo caso.
Il problema principale sarà quello del bilanciamento tra due contrapposti interessi: quello del soccorso e aiuto in mare per salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo, tutelati da norme sovranazionali e nazionali e, il diritto-dovere di uno Stato di tutelare la sicurezza nazionale, la sicurezza sanitaria e la propria sovranità territoriale.
Per quanto riguarda la responsabilità di eventuali politici, che componevano il governo in carica, non vi sono dubbi che solo il ministro dell’Interno ha il potere di rilasciare il POS (Place of Safety).
Infatti, il prefetto Lamorgese, che sostituì Salvini, al Viminale, disse come testimone: “… perché ripeto il POS perché lo dà il Ministero dell’Interno”.
Agli atti risulta che, lo stesso Matteo Salvini, dichiarava che lo avrebbe concesso se non fosse intervenuto il sequestro della nave Open Arms.
Emerge che solo il ministro dell’Interno e nessun’altra autorità poteva dare il comando di individuare il luogo di sicurezza e far sbarcare i naufraghi in questione.
Gli organi amministrativi interessati, che dispongono dei documenti e delle responsabilità in questi casi, sono: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (articolazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); il Centro Nazionale di Coordinamento, istituita dal Capo della polizia, e ne fanno parte la Direzione Centrale dell’Immigrazione della Polizia di Stato, operatori della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri; Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione, presso il Ministero dell’Interno; il ministro dell’Interno a cui si aggiunge la sua funzione di autorità della pubblica sicurezza e dell’ordine nazionale.
Individuato l’unico responsabile dell’accaduto, rimane da chiarire la natura giuridica dell’atto che egli doveva o non doveva effettuare: emanare il POS e consentire lo sbarco dei naufraghi.
Trattasi di atto di natura amministrativa, per il quale l’autorità giudiziaria ha competenza nel giudicare la sua correttezza ovvero atto di natura politica, per il quale, la magistratura non ha potere di sindacato.
Per lo scrivente non ci sono dubbi che si tratti di atto di natura politica e non atto amministrativo, come chiede la procura che ha indagato su Salvini.
Ma, anche se fosse così, la Corte Costituzionale e la magistratura amministrativa, hanno più volte affermato che anche l’atto di natura politica, nella sua forma più ampia e discrezionale, deve essere confinato nei ranghi costituzionali e dell’ordinamento giuridico. Pertanto, anche fosse atto politico, l’emissione del POS, qualora fossero state violate norme di rango costituzionale o di legge, i giudici avrebbero il potere di decidere se vi sia stata violazione di legge.
Per completezza di ragionamento, in questi casi, bisogna distinguere la linea di un gabinetto sulla politica immigratoria e le singole azioni di un ministro. La difformità o la linearità nei comportamenti determinerà se, un singolo atto, è di natura amministrativa (quando la condotta si allontana dalla decisione di tutto il governo) o di natura politica (quando tutti i ministri sono allineati alla condotta del governo su una questione, come nel caso di specie, sull’immigrazione).
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Infine, a scanso di equivoci, molti pennivendoli si sono impegnati a coinvolgere il Prof. Conte in questa vicenda. Come già scritto, il POS poteva essere rilasciato solo dal ministro dell’Interno.
Solo lui aveva sul tavolo tutti i documenti e gli atti necessari per decidere il rilascio del POS, inoltre, tutti gli organi coinvolti in questa vicenda, fanno capo al ministero dell’Interno.
Inoltre, scrive la procura di Palermo: “Ferma restando la personale responsabilità del singolo Ministro per gli atti posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni, una possibile piena condivisione da parte del Governo dei disegni dell’imputato sul tema della immigrazione clandestina, in ogni caso, mai avrebbe potuto legittimamente autorizzarlo a violare le leggi del mare il cui contenuto sovranazionale impegnava fermamente lo Stato italiano, come sottolineato dal Presidente della Repubblica in occasione dei due decreti sicurezza”.
Anche il decreto interdittivo, emanato da Salvini il 1 agosto 2019, disponeva, nei confronti della Open Arms, il “divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale nazionale”
Decreto firmato anche dalla Trenta e da Toninelli. Il TAR del Lazio però accolse la richiesta di sospenderlo, in via d’urgenza, per ragioni di incostituzionalità.
Così, anche il Tribunale dei Ministri, ritenne di accogliere i profili di illegittimità di tale decreto interdittivo.
In ultimo, l’aver firmato i due decreti, c.d. “sicurezza” (dl 113/2018; dl 53/2019), non vuol dire essere complici per il caso Open Arms, per la semplice ragione che, una norma o una legge, palesemente in contrasto con le normative sopranazionali, potranno essere in seguito dichiarate incostituzionali e disapplicati.
Invece, l’imputazione di Matteo Salvini, prescinde dai decreti sicurezza e si basano sulla violazione di numerose Convezioni e Trattati internazionali, della Costituzione e varie norme nazionali, esclusi i due decreti sicurezza.
Si tanga altresì conto che, il presidente Mattarella, al momento della firma del decreto sicurezza bis, quello del 2019, aveva scritto un messaggio ai presidenti di Senato e Camera e del Consiglio dei ministri, manifestando le sue perplessità su varie parti ritenute illegittime.
Nonostante tutto, Salvini, in piena campagna elettorale, visto che aveva fatto cadere pochi giorni prima il governo, si è sentito in dovere di disapplicare una serie di normative giuridiche al grido “porti chiusi” e “difendo i confini”.
In conclusione, uno Stato è libero di darsi una politica immigratoria anche molto restrittiva fino ad escludere ogni ingresso di stranieri.
Qui, però, la vicenda è diversa. Si tratta del soccorso in mare verso naufraghi in pericolo di vita.
Come anticipato all’inizio, si dovrà pur fare un bilanciamento delle norme, sul soccorso in mare, nel dare assistenza ai naufraghi, nel tutelare la vita prima ancora delle norme sull’immigrazione e, di contro, con la politica immigratoria di uno Stato che è legittimato a rendere molto restrittiva l’ingresso di stranieri sul suo territorio.
Attendiamo la decisione del tribunale di Palermo.