
(DI VINCENZO IURILLO – ilfattoquotidiano.it) – In linea puramente teorica, Chico Forti tra un paio d’anni, nel 2026, potrebbe tornare un uomo libero. Condannato e detenuto per omicidio dal 2000, la strada è quella dell’articolo 176 terzo comma del codice penale: l’ergastolano “può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena”. Beneficio questo subordinato alla buona condotta e a tutta una serie di valutazioni positive sul comportamento tenuto in carcere. Questa strada però potrebbe essere interrotta dalle valutazioni che daranno i giudici della vicenda emersa in queste settimane e che riguarda la rivelazione di un detenuto, il quale ha raccontato di una richiesta ricevuta da Forti di zittire Travaglio e Lucarelli. Su questa versione indaga la procura di Verona, che ha aperto un fascicolo senza reati né indagati. L’unica fattispecie al momento ipotizzabile è l’articolo 115 del Codice penale: “Accordo per commettere un reato”. Non prevede alcuna pena ma qualora “l’istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza”. Come la libertà vigilata per chi è a piede libero o come altre misure restrittive per i detenuti, che però, appunto, spettano al giudice di sorveglianza. Da questo dipenderà anche la permanenza di Forti in carcere.